Art. 19 · LEGGE 23 dicembre 1996, n. 664

Art. 19

LEGGE 23 dicembre 1996, n. 664

In vigore dal 12 gen 1997
(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-12-23;664#art-19