Art. 17
LEGGE 23 dicembre 1996, n. 664
In vigore dal 12 gen 1997
(Stato di previsione del Ministero del com-
mercio con l'estero e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione del regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero.
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