Art. 12 · LEGGE 23 dicembre 1996, n. 664

Art. 12

LEGGE 23 dicembre 1996, n. 664

In vigore dal 12 gen 1997
(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai competenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Ente poste italiane in relazione alle funzioni attribuite al predetto Ministero dai provvedimenti che ne stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-12-23;664#art-12