Art. 15 · LEGGE 21 dicembre 1996, n. 665

Art. 15

LEGGE 21 dicembre 1996, n. 665

In vigore dal 11 feb 1999
(Convalida degli effetti dei precedenti decreti-legge) 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 497, 24 gennaio 1996, n. 29, 25 marzo 1996, n. 153, 25 maggio 1996, n. 284, 22 luglio 1996, n. 387, e 20 settembre 1996, n. 490. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto le disposizioni di cui al decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589. Sono comunque fatti salvi gli atti adottati dagli organi dell'AAAVTAG sulla base del citato decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: FLICK
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