Art. 5 · LEGGE 11 novembre 1996, n. 574

Art. 5

LEGGE 11 novembre 1996, n. 574

In vigore dal 18 dic 1997
Esclusione di talune categorie di terreni 1. È vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, ai sensi dell', sulle seguenti categorie di terreni: a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati; c) i terreni investiti da colture orticole in atto; d) i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri; e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.
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