Art. 2 · LEGGE 11 novembre 1996, n. 574

Art. 2

LEGGE 11 novembre 1996, n. 574

In vigore dal 18 dic 1997
Limiti di accettabilità 1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell' è consentita in osservanza del limite di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo. 2. Qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell', il sindaco con propria ordinanza può disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure ridurre il limite di accettabilità.
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