Convenzione
Art. 5
5 / 22Modalità di ammissione al regime di coproduzione
In vigore dal 24 nov 1996
- Modalità di ammissione al regime di coproduzione
1. Ogni coproduzione di opere cinematografiche deve ricevere l'approvazione delle Autorità competenti delle Parti in cui hanno sede i coproduttori, previa consultazione tra dette Autorità e secondo le modalità previste all'annesso 1. Detto annesso è parte integrante della presente Convenzione.
2. Le domande di ammissione al regime di coproduzione dovranno essere compilate, ai fini della loro approvazione da parte delle Autorità competenti, conformemente alle disposizioni della procedura di presentazione delle domande prevista all'annesso I.
Quest'approvazione è irrevocabile salvo in caso di inosservanza degli impegni iniziali in materia artistica, economica e tecnica.
3. I progetti a carattere manifestamente pornografico, quelli che fanno l'apologia della violenza o che pregiudicano apertamente la dignità umana non possono essere ammessi al regime di coproduzione.
4. I vantaggi previsti a titolo della coproduzione sono concessi ai coproduttori riputati avere un'organizzazione tecnica e finanziaria adeguata, nonché qualifiche professionali sufficienti.
5. Ciascun Stato contraente indica quali sono le autorità competenti menzionate al paragrafo 2 di cui sopra, con una dichiarazione formulata all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione.
Questa dichiarazione può essere successivamente modificata in qualunque momento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-5