Art. 4 · Equivalenza con i film nazionali
Convenzione

Art. 4

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Equivalenza con i film nazionali

In vigore dal 24 nov 1996
- Equivalenza con i film nazionali 1. Le opere cinematografiche europee realizzate in coproduzione multilaterale e che sono soggette alla presente Convenzione beneficiano a pieno titolo dei vantaggi concessi ai film nazionali in virtù delle norme legislative e regolamentari in vigore in ciascuna delle Parti alla presente Convenzione partecipanti alla coproduzione in oggetto. 2. I vantaggi sono concessi a ciascun coproduttore dalla Parte nella quale ha sede, secondo le condizioni ed entro i limiti previsti dalle norme legislative e regolamentari di detta Parte ed in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-4