Convenzione
Art. 21
21 / 22Denuncia
In vigore dal 24 nov 1996
- Denuncia
1. Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-21