Convenzione
Art. 15
15 / 22Festival
In vigore dal 24 nov 1996
- Festival
A meno che i coproduttori non decidano diversamente, le opere cinematografiche realizzate in coproduzione sono presentate ai festival internazionali dalla Parte in cui ha sede il coproduttore di maggioranza o, nel caso di partecipazione finanziarie uguali, dalla Parte che fornisce il realizzatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-15