Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 giu 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzato, per il triennio 1996-1998, a concedere un contributo annuo di ammontare pari a lire 500 milioni alla Delegazione generale palestinese, destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfettario e non è soggetto a rendicontazione. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede a carico del capitolo 6856, iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

Note all'articolo

  • La L. 26 maggio 2000, n. 147 ha disposto (con l'art.3, comma 1) che " Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558, relative al sostegno dell'attivita' della Delegazione generale palestinese in Italia".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-10-23;558#art-1