Art. 3 · LEGGE 17 ottobre 1996, n. 534

Art. 3

LEGGE 17 ottobre 1996, n. 534

In vigore dal 6 nov 1996
1. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali deve tenere conto prioritariamente dei seguenti elementi: a) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; b) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; c) lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale. Nota all': - Il testo dell'art. 36 del D.P.R. n. 1409/1963, recante norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato, è il seguente: "Art. 36 (Dichiarazione di notevole interesse storico). - È compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati. Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide, udita la giunta del Consiglio superiore degli archivi".
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