Art. 5 · STABILE ORGANIZZAZIONE
Convenzione

Art. 5

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STABILE ORGANIZZAZIONE

In vigore dal 31 mar 1996
STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 2. L'espressione, "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o i servizi di supervisione ad essi collegati, ma solo quando detto cantiere o detta installazione abbia durata superiore a dodici mesi o detti servizi si protraggono per un periodo superiore a dodici mesi; h) una installazione o una struttura utilizzate a scopo di esplorazione di risorse naturali o i servizi di supervisione ad esse collegati o un impianto di perforazione o una nave utilizzati a scopo di esplorazione di risorse naturali, purchè tale installazione o struttura siano utilizzate per un periodo superiore a 12 mesi o tali servizi si protraggano per un periodo superiore a 12 mesi; e i) le prestazioni di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuata da un residente per mezzo di impiegati o di altro personale a tale scopo assunti dal residente, purchè tali attività si protraggono nel paese (per lo stesso progetto o per un progetto collegato) per un periodo superiore a 12 mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o di merci appartenenti all'impresa; b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate all'acquisto di beni o di merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. 6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
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