Convenzione›Parte I
Art. 6
6 / 28SCAMBIO DI INFORMAZIONI
In vigore dal 31 mar 1996
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Le Parti procedono il prima possibile, ad uno scambio di informazioni il più ampio possibile sulle questioni che sono oggetto delle disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;171#art-c-6