Art. 5 · RICERCA-SVILUPPO
ConvenzioneParte I

Art. 5

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RICERCA-SVILUPPO

In vigore dal 31 mar 1996
RICERCA-SVILUPPO Le Parti cooperano alla esecuzione dei lavori di ricerca-sviluppo su tecniche efficaci di prevenzione, di controllo e di riduzione dell'impatto transfrontaliero. A tal fine esse si sforzano a livello bilaterale e/o multilaterale, ed in considerazione delle attività di ricerca svolte nelle istanze internazionali competenti, di intraprendere o di intensificare, se del caso, particolari programmi di ricerca volti in particolar modo: a) a mettere a punto metodi di valutazione della tossicità delle sostanze pericolose e del carattere nocivo degli inquinanti; b) a migliorare le conoscenze relative alla comparsa, alla ripartizione ed agli effetti ambientali degli inquinanti nonché ai procedimenti implicati; c) a mettere a punto e ad applicare tecnologie, metodi di produzione e modalità di consumo che rispettino l'ambiente; d) a sopprimere progressivamente e/o sostituire le sostanze che rischiano di avere un impatto transfrontaliero; e) ad elaborare metodi per l'eliminazione delle sostanze pericolose, che rispettino l'ambiente; f) a concepire metodi speciali per migliorare lo stato delle acque transfrontaliere; g) a concepire opere idrauliche e tecniche di regolarizzazione delle acque che rispettino l'ambiente; h) a procedere alla valutazione materiale e finanziaria dei danni derivanti dall'impatto transfrontaliero; le Parti si comunicano i risultati di questi programmi di ricerca in attuazione dell' della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;171#art-c-5