Convenzione›Parte III
Art. 27
27 / 28DENUNCIA
In vigore dal 31 mar 1996
DENUNCIA
In ogni tempo, successivamente allo scadere di un termine di tre anni avente inizio a decorrere dalla data in cui la presente Convenzione è entrata in vigore nei confronti di una Parte, detta Parte può denunciare la Convenzione per mezzo di una notifica scritta indirizzata al depositario. Questa denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricezione della sua notifica da parte del Depositario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;171#art-c-27