Art. 17 · RIUNIONE DELLE PARTI
ConvenzioneParte III

Art. 17

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RIUNIONE DELLE PARTI

In vigore dal 31 mar 1996
RIUNIONE DELLE PARTI 1. La prima riunione delle Parti è convocata non oltre un anno dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito avranno luogo riunioni ordinarie ogni tre anni, o ad intervalli più ravvicinati fissati dal Regolamento interno. Le Parti terranno una riunione straordinaria, qualora sia stato così deciso in una riunione ordinaria ovvero una di loro abbia fatto domanda in tal senso per iscritto, sotto riserva che detta domanda abbia ricevuto l'appoggio di un terzo almeno delle Parti nei sei mesi successivi alla sua comunicazione all'insieme delle Parti. 2. Durante le loro riunioni, le Parti seguono l'attuazione della presente Convenzione e tenendo a mente questo obiettivo: a) esaminano le loro politiche e procedure metodologiche in materia di protezione e di utilizzazione delle acque transfrontaliere, in vista di migliorare ulteriormente la protezione et l'utilizzazione di queste acque; b) si comunicano reciprocamente gli insegnamenti che traggono dalla conclusione e dall'attuazione di accordi bilaterali e multilaterali o di altre intese relative alla protezione ed all'utilizzazione delle acque transfrontaliere, di cui una o più di esse sono Parti; c) sollecitano, se del caso, i servizi degli organi competenti della CEE nonché di altri organi internazionali o di taluni comitati competenti per tutte le questioni connesse come la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione; d) nella loro prima riunione, esaminano il regolamento interno delle loro riunioni e lo adottano per consenso; e) esaminano ed adottano proposte di emendamenti alla presente Convenzione; f) prendono in esame ed intraprendono ogni altra azione che potrebbe rivelarsi necessaria ai fini della presente Convenzione.
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