Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 mar 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l'11 marzo 1994.
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