Art. 9-quater · Ufficio comune a più Stati contraenti
Protocollo

Art. 9-quater

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Ufficio comune a più Stati contraenti

In vigore dal 31 mar 1996
Ufficio comune a più Stati contraenti 1. Se più Stati contraenti convengono di realizzare l'unificazione delle loro leggi nazionali in materia di marchi, essi potranno notificare al Direttore generale i) che un Ufficio comune si sostituirà all'Ufficio nazionale di ciascuno di loro, e ii) che l'insieme dei loro territori rispettivi dovrà essere considerato come un solo Stato per l'applicazione totale o parziale delle disposizioni precedenti il presente articolo come pure delle disposizioni degli 2. Questa notificazione avrà effetto soltanto tre mesi dopo la data della comunicazione che ne sarà data dal Direttore generale alle altre parti contraenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169#art-p-9-quater