Art. 8 · Tasse per la domanda internazionale e la registrazione internazionale
Protocollo

Art. 8

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Tasse per la domanda internazionale e la registrazione internazionale

In vigore dal 31 mar 1996
Tasse per la domanda internazionale e la registrazione internazionale 1. L'Ufficio d'origine avrà la facoltà di fissare a suo criterio e di percepire a suo favore una tassa che richiederà al depositante o al titolare della registrazione internazionale al momento del deposito della domanda internazionale o al momento del rinnovo della registrazione internazionale. 2. La registrazione di un marchio presso l'Ufficio internazionale sarà subordinata al preventivo pagamento di un emolumento internazionale che fatte salve le disposizioni del comma 7.a), comprenderà: i) un emolumento di base; ii) un emolumento suppletivo per ogni classe della classificazione internazionale oltre la terza, nella quale siano inclusi i prodotti o servizi cui si applica il marchio; iii) un emolumento complementare per ogni domanda di estensione della protezione in conformità dell'. 3. Tuttavia, l'emolumento suppletivo specificato al comma 2.ii) potrà essere versato entro il termine fissato dal regolamento di esecuzione, qualora il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall'Ufficio internazionale e senza pregiudizio per la data della registrazione internazionale. Se, alla scadenza di detto termine, l'emolumento suppletivo non sarà stato pagato o se la lista dei prodotti o servizi non sarà stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda internazionale sarà considerata come abbandonata. 4. Il ricavo annuo dei diversi proventi della registrazione internazionale, eccetto i proventi ricavati dagli emolumenti oggetto del comma 2, punti ii) e iii), sarà suddiviso in parti uguali tra le parti contraenti a cura dell'Ufficio internazionale, previa detrazione delle spese e degli oneri necessari all'esecuzione di questo Protocollo. 5. Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti nel comma 2, punto ii), saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra le parti contraenti interessate, proporzionalmente al numero dei marchi per i quali la protezione sarà stata richiesta in ciascuna di esse durante l'anno trascorso, a detto numero, per quanto concerne le parti contraenti che procedono ad un esame viene assegnato un coefficiente che sarà determinato dal regolamento d'esecuzione. 6. Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti al comma 2, punto iii), saranno ripartite secondo le stesse disposizioni di quelle previste al comma 5. 7.a) Qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per ciò che concerne ogni registrazione internazionale in cui essa è menzionata in conformità dell', come pure per ciò che concerne la rinnovazione di tale registrazione internazionale, essa intende percepire, invece di una parte dei proventi ricavati dagli emolumenti suppletivi e da quelli complementari, una tassa (più avanti denominata "tassa individuale"), il cui ammontare è indicato nella dichiarazione, e che può essere modificato in dichiarazioni ulteriori, ma che non può essere superiore ad una somma corrispondente alla somma, dedotte le economie risultanti dalla procedura internazionale, che l'Ufficio della suddetta parte contraente avrebbe il diritto di ricevere da un depositante per una registrazione decennale di un marchio, o dal titolare di una registrazione per una rinnovazione decennale di tale registrazione, nel registro del suddetto Ufficio. Quando questa tassa individuale deve essere pagata, i) nessun emolumento suppletivo previsto al comma 2., punto ii) è dovuto se, sono menzionate in conformità dell', solo parti contraenti che abbiamo fatto una dichiarazione in conformità alla lettera a) del presente comma; ii) non sarà dovuto nessun emolumento complementare previsto al comma 2, punto iii) nei confronti di qualsiasi parte contraente che abbia fatto una dichiarazione in conformità alla lettera a) del presente comma. b) Qualsiasi dichiarazione in conformità del punto a) può essere fatta per mezzo degli strumenti previsti nell'.2., e la data in cui tale dichiarazione avrà effetto sarà la medesima della data di entrata in vigore di questo Protocollo per lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che ha fatto la dichiarazione. Tale dichiarazione può anche essere fatta posteriormente, nel qual caso la dichiarazione avrà effetto tre mesi dopo la sua ricezione da parte del Direttore generale, oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data sia la medesima di quella in cui la dichiarazione ha effetto o sia posteriore a tale data.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169#art-p-8