Protocollo
Art. 6
16 / 31Durata della validità della registrazione internazionale; dipendenza e indipendenza della registrazione internazionale.
In vigore dal 31 mar 1996
Durata della validità della registrazione internazionale;
dipendenza e indipendenza della registrazione internazionale.
1. La registrazione di un marchio all'Ufficio internazionale dura dieci anni, con possibilità di rinnovo alle condizioni fissate all'.
2. Trascorso il termine di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, questa diviene indipendente dalla domanda di base o dalla registrazione che ne risulta, o dalla registrazione di base, a seconda del caso, riservate le disposizioni seguenti.
3. La protezione risultante dalla registrazione internazionale, che sia stata o meno oggetto di un trasferimento, non potrà più essere invocata se, prima della scadenza di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, la domanda di base o la registrazione che ne risulta, o la registrazione di base, a seconda del caso, è stata oggetto di un ritiro, è giunta a scadenza o è stata oggetto di una rinuncia o di una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, per ciò che riguarda l'insieme o parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale. Lo stesso dicasi se:
i) un ricorso contro una decisione che rifiuti gli effetti della domanda di base,
ii) un'azione mirante al ritiro della domanda di base o alla revoca, alla radiazione o all'invalidazione della registrazione che risulta dalla domanda di base, o dalla registrazione di base,
iii) un'opposizione alla domanda di base
si conclude, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, con una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, o contenente l'ordine di ritiro della domanda di base o della registrazione che ne risulta, o della registrazione di base, a seconda del caso, a condizione che tale ricorso, azione o opposizione abbia avuto inizio prima della scadenza di detto periodo. Lo stesso dicasi se la domanda di base è ritirata, o se la registrazione che risulta dalla domanda di base, o se la registrazione di base, è oggetto di una rinuncia, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, a condizione che, al momento del ritiro o della rinuncia, la suddetta domanda o la suddetta registrazione sono oggetto di una procedura prevista nel punto i), ii), (oppure iii) e che tale procedura abbia avuto inizio prima dello scadere del suddetto periodo.
4. L'Ufficio d'origine notificherà all'Ufficio internazionale, come prescritto nel regolamento d'esecuzione, i fatti e le decisioni previsti al comma 3., e l'Ufficio internazionale informerà le parti interessate e procederà ad ogni pubblicazione corrispondente, secondo quanto prescritto nel regolamento d'esecuzione. L'Ufficio richiederà, se del caso, all'Ufficio internazionale di radiare, nei limiti applicabili, la registrazione internazionale, e l'Ufficio internazionale darà corso a tale richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;169#art-p-6