Art. 5-ter · Copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale; ricerche di anteriorità; estratti del registro internazionale
Protocollo

Art. 5-ter

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Copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale; ricerche di anteriorità; estratti del registro internazionale

In vigore dal 31 mar 1996
Copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale; ricerche di anteriorità; estratti del registro internazionale 1. L'ufficio internazionale rilascerà a chiunque ne faccia domanda, dietro pagamento di una tassa fissata dal regolamento d'esecuzione, una copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale riguardanti un determinato marchio. 2. L'Ufficio internazionale potrà anche, dietro remunerazione, assumersi l'incarico di effettuare ricerche di anteriorità tra i marchi oggetto di registrazioni internazionali. 3. Gli estratti del registro internazionale richiesti per essere esibiti in una delle parti contraenti saranno esonerati da qualsiasi legalizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169#art-p-5-ter