Protocollo
Art. 3-bis
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In vigore dal 31 mar 1996
Effetto territoriale
La protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenderà ad una delle parti contraenti solo dietro richiesta della persona che deposita la domanda internazionale o che è titolare della registrazione internazionale. Tale richiesta non può tuttavia essere avanzata nei confronti della parte contraente il cui Ufficio sia l'Ufficio d'origine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;169#art-p-3-bis