Art. 16 · Firma; lingue; funzioni del depositario
Protocollo

Art. 16

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Firma; lingue; funzioni del depositario

In vigore dal 31 mar 1996
Firma; lingue; funzioni del depositario 1.a) Il presente Protocollo è firmato in un solo esemplare nelle lingue francese, inglese e spagnola ed è depositato presso il Direttore generale quando il detto Protocollo non è più aperto alla firma a Madrid. I testi nelle tre lingue fanno ugualmente fede. b) Testi ufficiali del presente Protocollo saranno redatti dal Direttore generale, previa consultazione dei Governi e delle organizzazioni interessate, nelle lingue tedesca, araba, cinese, italiana, giapponese, portoghese e russa, e nelle altre lingue che l'Assemblea potrà indicare. 2. Il presente Protocollo rimane aperto alla firma, a Madrid, fino al 31 dicembre 1989. 3. Il Direttore generale trasmette due copie, certificate conformi dal Governo della Spagna, dei testi firmati del presente Protocollo, a tutti gli Stati e organizzazioni intergovernative che possono diventare membri del presente Protocollo. 4. Il Direttore generale fa registrare il presente Protocollo presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Direttore generale notifica a tutti gli Stati e organizzazioni internazionali che possono diventare membri o che sono partecipi del presente Protocollo le firme, i depositi di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, come pure l'entrata in vigore del presente Protocollo e di qualsiasi sua modificazione ed ogni notificazione di denuncia ed ogni dichiarazione prevista nel presente Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169#art-p-16