Protocollo
Art. 12
27 / 31Finanze
In vigore dal 31 mar 1996
Finanze
Per ciò che concerne le Parti contraenti, le finanze dell'Unione sono regolate dalle medesime disposizioni che figurano all' dell'Accordo di Madrid (Stoccolma), essendo convenuto che qualsiasi rinvio all' di detto Accordo sarà considerato come un rinvio all' del presente Protocollo. Inoltre, per quanto riguarda l'.6.b) di detto Accordo, le organizzazioni contraenti sono, fatta salva una risoluzione contraria unanime dell'Assemblea, considerate come appartenenti alla classe di contribuzione I (uno) in conformità della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;169#art-p-12