Art. 11 · Ufficio internazionale
Protocollo

Art. 11

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Ufficio internazionale

In vigore dal 31 mar 1996
Ufficio internazionale 1. I compiti relativi alla registrazione internazionale in conformità di questo Protocollo come pure gli altri compiti amministrativi concernenti questo Protocollo sono svolti dall'Ufficio internazionale. 2.a) L'Ufficio internazionale, conformemente alle direttive dell'Assemblea, prepara le conferenze di revisione del presente Protocollo. b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e internazionali non governative sulla preparazione di dette conferenze di revisione. c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze di revisione. 3) L'Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti concernenti il presente Protocollo, che gli sono attribuiti.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169#art-p-11