Protocollo
Art. 10
25 / 31Assemblea
In vigore dal 31 mar 1996
Assemblea
1.a) Le parti contraenti sono membri della medesima Assemblea dei paesi membri dell'Accordo di Madrid (Stoccolma).
b) Ciascuna parte contraente è rappresentata in quest'Assemblea da un delegato, il quale può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della parte contraente che l'ha designata, eccettuate le spese di viaggio e le indennità di soggiorno per un solo delegato di ciascuna parte contraente, le quali sono a carico dell'Unione.
2. L'Assemblea, oltre alle funzioni che le incombono in virtù dell'Accordo di Madrid (Stoccolma),
i) tratta tutte le questioni concernenti l'applicazione del presente Protocollo,
ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione di questo Protocollo, tenuto debito conto delle osservazioni dei paesi dell'Unione che non sono membri di questo Protocollo,
iii) adotta e modifica le disposizioni del regolamento d'esecuzione concernenti l'applicazione del presente Protocollo;
iv) assume qualsiasi altra funzione che il presente Protocollo comporta.
3.a) Ciascuna parte contraente dispone di un voto nell'Assemblea.
Sulle questioni che concernono soltanto i paesi che sono membri dell'Accordo di Madrid (Stoccolma), le parti contraenti che non sono membri di detto Accordo non hanno diritto di voto, mentre, sulle questioni concernenti soltanto le parti contraenti, solo queste ultime hanno diritto di voto.
b) La metà dei membri dell'Assemblea aventi diritto di voto su una determinata questione costituisce il quorum per il voto su tale questione.
c) Nonostante le disposizioni del punto b) se, in una sessione, il numero dei membri dell'Assemblea che hanno diritto di voto su una determinata questione e che sono rappresentati è inferiore alla metà ma uguale o superiore ad un terzo dei membri dell'Assemblea aventi diritto di voto su tale questione, l'Assemblea può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, ad eccezione di quelle che riguardano la sua procedura, diventano esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni qui appresso elencate.
L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai membri dell'Assemblea che hanno diritto di voto sulla suddetta questione e che non erano rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data di tale comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere di questo termine, il numero dei membri che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei membri mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, dette risoluzioni diventano esecutorie, purchè nel contempo la maggioranza necessaria venga mantenuta.
d) Fatte salve le disposizioni degli .2.e), 9 sexies.2., 12 nonché 13.2., le risoluzioni dell'Assemblea sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
e) L'astensione non è considerata quale voto.
f) Un delegato può rappresentare un solo membro dell'Assemblea e può votare solo a nome di quest'ultimo.
4. Oltre alle riunioni in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie in conformità dell'Accordo di Madrid (Stoccolma), l'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione indetta dal Direttore generale, su richiesta di un quarto dei membri dell'Assemblea aventi diritto di voto sulle questioni che si propone d'includere nell'ordine del giorno della sessione. L'ordine del giorno di tale sessione straordinaria è preparato dal Direttore generale.
Storico versioni
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