Protocollo n. 2›Titolo XI
Art. 9
121 / 126Obbligo di osservare la riservatezza
In vigore dal 29 mar 1996
Obbligo di osservare la riservatezza
1. Tuttavia le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe lesa nei suoi diritti umani fondamentali. Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.
3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, se necessario per provvedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorità giudiziarie. Le altre persone o autorità possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.
4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza da trasferire. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed è tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.
5. Fatti salvi i casi di reminente interesse pubblico, la persona interessata può, su richiesta, ottenere informazioni sui dati archiviati e sull'obiettivo di tale archiviazione.
Storico versioni
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