Art. 8 · Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
Protocollo n. 2Titolo XI

Art. 8

120 / 126

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

In vigore dal 29 mar 1996
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare l'assistenza prevista dal presente protocollo, fornirla parzialmente o subordinarla a determi- nate condizioni o requisiti, qualora ciò possa: a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o b) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto da un'altra Parte, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza è sospesa o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-pn-8