Protocollo n. 2›Titolo XI
Art. 3
115 / 126Assistenza su richiesta
In vigore dal 29 mar 1996
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni individuate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;
b) i luoghi dove le partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare ragionevolmente supporre che sono destinate alla legislazione doganale dell'altra Parte;
c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a infrazioni della normativa doganale;
d) i mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.
Storico versioni
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