Protocollo n. 2›Titolo XI
Art. 2
114 / 126Campi di applicazione
In vigore dal 29 mar 1996
Campi di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale nè copre le informazioni, compresi i documenti ottenuti grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-pn-2