Art. 14 · Complementarità
Protocollo n. 2Titolo XI

Art. 14

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Complementarità

In vigore dal 29 mar 1996
Complementarità 1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso tra uno o più Stati membri e la Russia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca concessa ai sensi di accordi di tal genere già conclusi o da concludere. 2. Fatto salvo l', detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare le Comunità.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-pn-14