Art. 13 · Esecuzione
Protocollo n. 2Titolo XI

Art. 13

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Esecuzione

In vigore dal 29 mar 1996
Esecuzione 1. La gestione del presente protocollo è affidata ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, da una parte e alle autorità doganali centrali della Russia, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare al Consiglio di cooperazione le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme dettagliate di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-pn-13