Protocollo n. 2›Titolo XI
Art. 1
113 / 126Definizioni
In vigore dal 29 mar 1996
PROTOCOLLO N. 2
RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA
PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA
LEGISLAZIONE DOGANALE
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) "legislazione doganale": le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate dalle Parti;
b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;
c) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
d) "autorità interpellante": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
e) "infrazione": ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-pn-1