Accordo›Titolo XI
Art. 93
93 / 126In vigore dal 29 mar 1996
Il Consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-93