Accordo›Titolo XI
Art. 92
92 / 126In vigore dal 29 mar 1996
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione è assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Federazione russa, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il Comitato di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante delle Comunità e da un rappresentante della Federazione russa.
Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce le funzioni del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione e le mansioni previste agli e all'allegato 2, nonché le modalità del proprio funzionamento.
2. Il Consiglio di cooperazione può delegare taluni suoi poteri al Comitato di cooperazione, che assicura la continuità tra le riunioni del Consiglio di cooperazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-92