Art. 79 · Cooperazione statistica
AccordoTitolo VII

Art. 79

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Cooperazione statistica

In vigore dal 29 mar 1996
Cooperazione statistica 1. La cooperazione nel settore mira a sviluppare ulteriormente sistemi statistici efficienti, migliorando i programmi volti a informatizzare e a rendere tecnologicamente compatibili i dati statistici, onde fornire in tempo utile i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare la cooperazione economica tra le Parti e il processo della riforma economica in Russia e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Russia. 2. In particolare, le Parti coopereranno al fine di: - favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficiente in Russia, segnatamente per elaborare un adeguato contesto istituzionale; - migliorare i metodi di formazione e il livello personale degli addetti alle statistiche; - arrivare all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali e comunitari; - fornire i dati macro e microeconomici necessari agli operatori dei settori privato e pubblico; - garantire la riservatezza dei dati; - scambiare informazioni statistiche creando e/o utilizzando correttamente le basi di dati.
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