Accordo›Titolo VII
Art. 79
79 / 126Cooperazione statistica
In vigore dal 29 mar 1996
Cooperazione statistica
1. La cooperazione nel settore mira a sviluppare ulteriormente sistemi statistici efficienti, migliorando i programmi volti a informatizzare e a rendere tecnologicamente compatibili i dati statistici, onde fornire in tempo utile i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare la cooperazione economica tra le Parti e il processo della riforma economica in Russia e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Russia.
2. In particolare, le Parti coopereranno al fine di:
- favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficiente in Russia, segnatamente per elaborare un adeguato contesto istituzionale;
- migliorare i metodi di formazione e il livello personale degli addetti alle statistiche;
- arrivare all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali e comunitari;
- fornire i dati macro e microeconomici necessari agli operatori dei settori privato e pubblico;
- garantire la riservatezza dei dati;
- scambiare informazioni statistiche creando e/o utilizzando correttamente le basi di dati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-79