Accordo›Titolo VII
Art. 61
61 / 126Prodotti minerari e materie prime
In vigore dal 29 mar 1996
Prodotti minerari e materie prime
1. Le Parti collaborano per sviluppare i settori dei prodotti minerari e delle materie prime, privilegiando la cooperazione in materia di metalli non ferrosi.
2. La collaborazione riguarda principalmente:
- lo scambio di informazioni su tutte le questioni che interessano le Parti relative ai settori dei prodotti minerari e delle materie prime, ivi inclusi gli aspetti commerciali;
- l'adozione e l'applicazione di una normativa ambientale;
- la formazione.
3. Le Parti riesaminano periodicamente la cooperazione nel settore in seno a un comitato o a un organo speciale creato a norma dell'.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli articoli che riguardano più specificamente le materie prime, in particolare gli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-61