Art. 61 · Prodotti minerari e materie prime
AccordoTitolo VII

Art. 61

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Prodotti minerari e materie prime

In vigore dal 29 mar 1996
Prodotti minerari e materie prime 1. Le Parti collaborano per sviluppare i settori dei prodotti minerari e delle materie prime, privilegiando la cooperazione in materia di metalli non ferrosi. 2. La collaborazione riguarda principalmente: - lo scambio di informazioni su tutte le questioni che interessano le Parti relative ai settori dei prodotti minerari e delle materie prime, ivi inclusi gli aspetti commerciali; - l'adozione e l'applicazione di una normativa ambientale; - la formazione. 3. Le Parti riesaminano periodicamente la cooperazione nel settore in seno a un comitato o a un organo speciale creato a norma dell'. 4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli articoli che riguardano più specificamente le materie prime, in particolare gli .
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-61