Accordo
Art. 49
23 / 126In vigore dal 29 mar 1996
1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo o del titolo V non si applica ai vantaggi fiscali già concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali.
2. Nessun elemento del presente titolo o del titolo V vieta alle Parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessun elemento del presente titolo o del titolo V vieta agli Stati membri o alla Russia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-49