Art. 44
Accordo

Art. 44

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In vigore dal 29 mar 1996
Ai fini dei capitoli II e III e del Titolo IV, non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Russia in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-44