Art. 40
Accordo

Art. 40

14 / 126
In vigore dal 29 mar 1996
Al fine di creare condizioni favorevoli al trasporto ferroviario tra le Parti, si decide che, nel quadro del presente accordo e avvalendosi di opportuni meccanismi bilaterali e multilaterali, le Parti si adopereranno per: - agevolare le procedure di sdoganamento e le altre procedure doganali alla frontiera per le merci e il materiale rotabile; - cooperare alla produzione di un materiale rotabile conforme alle esigenze del traffico internazionale; - ravvicinare le normative e le procedure che disciplinano il trasporto internazionale; - salvaguardare e sviluppare il traffico internazionale passeggeri tra gli Stati membri e la Russia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-40