Accordo
Art. 37
11 / 126In vigore dal 29 mar 1996
Fatto salvo l' del presente accordo, le Parti autorizzano, per i settori elencati nell'allegato 5 del presente accordo, la circolazione temporanea delle persone fisiche che rappresentano una società comunitaria o russa e chiedono l'ingresso temporaneo per negoziare servizi transfrontalieri o concludere accordi per questi servizi per la società in questione, a condizione che detti rappresentanti non procedano a vendite dirette al pubblico e che non forniscano direttamente i servizi in questione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-37