Art. 36
Accordo

Art. 36

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In vigore dal 29 mar 1996
Per i settori elencati nell'allegato 5 del presente accordo, le Parti si concedono reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi altro paese per i servizi transfrontalieri prestati da società della Comunità o della Russia sul territorio, rispettivamente, della Russia o della Comunità, in conformità delle legislazioni e normative in vigore in ciascuna delle Parti.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-36