Accordo
Art. 34
8 / 126In vigore dal 29 mar 1996
1. Le Parti si adoperano per evitare di prendere misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra Parte più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo.
2. Entro la fine del terzo anno dalla firma dell'accordo, e successivamente a scadenze regolari, le Parti esaminano in sede di Consiglio di cooperazione:
- le misure introdotte da ciascuna di esse dopo la firma dell'accordo, riguardanti lo stabilimento o l'attività delle società di una Parte sul territorio dell'altra e oggetto degli impegni assunti a norma dell';
- se sia possibile per le Parti assumere:
= l'obbligo di non prendere misure o avviare azioni tali da rendere
le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle rispettive società più restrittive rispetto alla situazione esistente al momento dell'esame, qualora ciò non sia già previsto, o
= altri obblighi che ne limitino la libertà di azione
in settori concordati tra le Parti per quanto riguarda gli impegni assunti all'.
Qualora, dopo questo esame, una Parte ritenga che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendono la situazione nettamente più restrittiva, per quanto riguarda lo stabilimento o l'attività delle società della prima Parte nel territorio dell'altra, rispetto alla situazione esistente alla data della firma dell'accordo, questa Parte può chiedere all'altra di avviare consultazioni. In tal caso, si applicano le disposizioni della Parte A dell'allegato 8.
3. Ai fini del presente articolo, si prendono le misure indicate alla Parte B dell'allegato 8.
4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'. Le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-34