Accordo
Art. 32
6 / 126In vigore dal 29 mar 1996
1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una società comunitaria o russa stabilita, rispettivamente, sul territorio della Comunità o della Russia ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate, filiali o joint venture, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Comunità o della Russia, cittadini degli Stati membri della Comunità e della Russia, purchè si tratti di quadri principali ai sensi del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate, filiali o joint venture. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri principali delle summenzionate società, in appresso de- nominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" ai sensi della lettera c) e nelle seguenti categorie, purchè l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa (filiale, consociata o joint venture) sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:
- dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento;
- coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono
mansioni ispettive, professionali o amministrative;
- sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni rela- tive al personale;
b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di attività imprenditoriali che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;
c) per "persona trasferita all'interno della società" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.
Storico versioni
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