Art. 3
AccordoTitolo I

Art. 3

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In vigore dal 29 mar 1996
Le Parti si impegnano, quando le circostanze lo consentiranno, ad esaminare la possibilità di ampliare i titoli pertinenti dell'accordo, segnatamente il Titolo III e l', per instaurare fra di esse una zona di libero scambio. Il Consiglio di cooperazione può fare alle Parti raccomandazioni al riguardo. Agli eventuali ampliamenti si potrà procedere soltanto previo accordo tra le Parti conformemente alle rispettive procedure. Le Parti esamineranno insieme, nel 1998, se le circostanze consentono di avviare negoziati per la creazione della zona di libero scambio.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-3