Art. 22 · Commercio di materiali nucleari
AccordoTitolo III

Art. 22

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Commercio di materiali nucleari

In vigore dal 29 mar 1996
Commercio di materiali nucleari 1. Gli scambi di materiali nucleari sono disciplinati: - dalle disposizioni del presente accordo, esclusi gli , paragrafi da 1 a 5 e paragrafo 7; - dalle disposizioni degli , paragrafi 1, 2, 3, prima frase, e paragrafi 4 e 5 dell'accordo del 1989; - dallo scambio di lettere allegato. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le Parti decidono di prendere tutte le disposizioni necessarie per giungere a un'intesa sugli scambi di materiali nucleari entro il 1 gennaio 1997. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fintantochè non viene raggiunta detta intesa. 4. Le Parti si adoperano per concludere un accordo in materia di salvaguardie nucleari, protezione fisica e cooperazione amministrativa nel quadro dei trasferimenti di materiali nucleari. Fino all'entrata in vigore di tale accordo, si applicano, per il trasferimento di materiali nucleari, le rispettive legislazioni e gli obblighi internazionali delle Parti in materia di non proliferazione. 5. Per l'applicazione del regime di cui al paragrafo 1: - il riferimento a "questo accordo" contenuto nell' e nell', paragrafo 5 dell'accordo del 1989 indica il re- gime istituito dal paragrafo 1 del presente articolo; - il riferimento a "questo accordo" contenuto nell', paragrafo 6 del presente accordo indica l' dell'accordo del 1989; - il riferimento alle "Parti contraenti" contenuto negli dell'accordo del 1989 indica le Parti del presente accordo; - il riferimento al "Comitato misto" contenuto nell' dell'accordo del 1989 indica il Comitato di cooperazione di cui all' del presente accordo.
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