Art. 21
AccordoTitolo III

Art. 21

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In vigore dal 29 mar 1996
1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati: - dalle disposizioni del presente Titolo, fatta eccezione per l' e, - al momento della sua entrata in vigore, dalle disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio. 2. La creazione di un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche avviene secondo le disposizioni del protocollo n. 1 allegato al presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-21