Accordo›Titolo III
Art. 15
39 / 126In vigore dal 29 mar 1996
1. Le merci originarie della Russia vengono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli del presente accordo nonché le disposizioni degli dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità.
2. Le merci originarie della Comunità vengono importate in Russia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli e dell'allegato 2 del presente accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-15