Accordo›Titolo XI
Art. 111
111 / 126In vigore dal 29 mar 1996
Il presente accordo è redatto, in duplice esemplare, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e russa, ciascuno dei testi facenti ugualmente fede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-111